Regione Marche Disposizioni COVID
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE
via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA (Italia)
Tel. 0718063691 – 0718063652 – fax 0718063028 – P. IVA 00481070423
Mail: direzione.attivitaproduttive@regione.marche.it - PEC: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it
Sintesi disposizioni In materia di Covid dal 15 giugno 2022
Dal 15 giugno 2022 decade l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale
di livello superiore nei luoghi al chiuso, pertanto non c’è obbligo di indossarli per gli utenti di
- uffici pubblici
- negozi
- servizi alla persona
- bar e ristoranti
- strutture ricettive
- cinema, teatri
- eventi sportivi
AMBIENTI DI LAVORO:
- LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO: a seguito della proroga fino al 30 giugno 2022 del “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” resta obbligo di indossare mascherine chirurgiche o di
dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di
lavoro, al chiuso o all'aperto. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di
isolamento.
- LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO: NON vi è obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, ma lo stesso resta comunque raccomandato:
o nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
o per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre
idonee barriere protettive;
o per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se
si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti
o nel corso di riunioni in presenza;
o nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code
per l’ingresso in ufficio);
o per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
o in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
o negli ascensori;
o in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente;
A seguito dell’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 15 giugno 2022, resta obbligo:
- MEZZI DI TRASPORTO: indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari,
orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE
via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA (Italia)
Tel. 0718063691 – 0718063652 – fax 0718063028 – P. IVA 00481070423
Mail: direzione.attivitaproduttive@regione.marche.it - PEC: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado
e di secondo grado.
o
- STRUTTURE SANITARIE: indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e
ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Tale obbligo non sussiste se per
le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento
da persone non conviventi
Si specifica che non c’è obbligo di indossare mascherine per:
- lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori,
- ed in ogni caso per
o i bambini di età inferiore ai sei anni;
o le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
o i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Green Pass:
Permane l’obbligo di Green Pass BASE soltanto per:
- Permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture
ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici
- Permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi
o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati - È sempre consentito agli
accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso,
nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura
- Uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze
sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all'articolo 44
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)
Mentre l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali,
socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito se si rientra in UNA delle seguenti fattispecie:
- ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
- guarigione e tampone negativo
- richiamo vaccinale (terza dose)
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